Avviso Pubblico - Assegnazione concessione Parco delle Querce (area piscina, parco avventura e relative pertinenze)

La categoria

16/06/2023

ALLEGATI

- Avviso Pubblico
- Allegato (Domanda di partecipazione)
- Capitolato
- Planimetria

 


 

 

Art. 1 - Oggetto e finalità
Il Comune di Contursi Terme, in conformità al principio di concorrenza, nonché ai principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento previsti dall’art. 48, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo n. 159 del 06 settembre 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni) e ss.mm.ii e del Regolamento comunale per la gestione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.6 del 14 maggio 2021, nonché in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n.12 del 27 gennaio 2023, successivamente integrata dalla deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 17 maggio 2023, intende assegnare, per la durata di dieci anni, in concessione d’uso a titolo gratuito, per finalità sociali, il sotto elencato bene immobile confiscato alla criminalità organizzata e trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Contursi Terme:
Descrizione dell'immobile e dell'attività progettuale
Denominazione dell’immobile: Parco delle Querce
Ubicazione dell'immobile: loc. Ponte Mefita, identificato al foglio n.11-p.lle 256-117-118-115-119-257
Consistenza: area piscina, parco avventura e relative pertinenze
Finalità delle attività progettuali da realizzare: sociali
Allegati: planimetria

 

Art. 2 - Principi generali
La concessione in uso dei beni è finalizzata a favorire il riutilizzo e la fruizione per finalità sociali, anche allo scopo di restituire alla collettività beni frutto di proventi di attività illecite, contribuendo in tal modo a rafforzare la percezione dell’equità e la fiducia nelle istituzioni.

 

Art. 3 - Destinatari dell’avviso
Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 48, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 159/2011 e dall’art.4 del Regolamento per la gestione di beni confiscati alla criminalità organizzata approvato con delibera di C.C. n. 6 del 14 maggio 2021, possono presentare istanza per l’assegnazione in concessione d’uso a titolo gratuito, dei beni confiscati alla criminalità organizzata e acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune di Contursi Terme (di seguito denominati beni confiscati):
- comunità, anche giovanili, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381;
- comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
- associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, e successive modificazioni;
- altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro;
- operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- Enti parco nazionali e regionali;
Non si terrà, pertanto, conto di istanze provenienti da soggetti non rientranti in tali categorie e comunque non operanti in detto settore.
È consentita la partecipazione da parte dei soggetti sopramenzionati che decidano di associarsi, costituire parternariati progettuali o altre forme di cooperazione anche attraverso l’istituzione di associazioni temporanee di scopo.

 

Art. 4 - Verbale di sopralluogo
Il Comune di Contursi Terme concede in uso i beni immobili, oggetto del presente Avviso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
I soggetti interessati a presentare istanza di concessione devono prendere visione dell’immobile attraverso apposito sopralluogo, pena l’esclusione dalla procedura.
Il sopralluogo è effettuato dal legale rappresentante dell’ente o da persona da lui incaricata munita di delega scritta, previo appuntamento ai seguenti recapiti:
Ufficio Tecnico Comunale telefono 0828991013 pec: comune.contursiterme@asmepec.it


Art. 5 - Modalità di presentazione dell’istanza
I soggetti interessati alla concessione del bene immobile, di cui all’art. 1, devono presentare apposita istanza, secondo il modello allegato al presente Avviso, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente, in particolare, oltre ai dati identificativi dell’ente, attestati di presa visione del bene, la dichiarazione di essere a conoscenza degli obblighi a carico del concessionario ai sensi di quanto previsto dalla legge e dal presente avviso, nonché dal capitolato d’oneri allegato al presente avviso.
Unitamente alla presentazione dell’istanza, secondo il modello allegato, va presentata una relazione secondo i punti 3-4-5 di seguito indicati.
All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione, in originale o copia conforme autenticata a norma di legge:
1) Originale o copia conforme autenticata a norma di legge
I. Per Enti, Comunità e Associazioni riconosciute e non: l’atto costitutivo e lo statuto, il verbale del rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi e il verbale di nomina del rappresentante legale;
II. Per le Cooperative Sociali: l’atto costitutivo, lo statuto, Iscrizione alla Camera di Commercio; Iscrizione al Registro regionale delle cooperative; Iscrizione all’Albo regionale (o corrispondenti, se la sede legale insiste in altre regioni);
III. Per le Organizzazione di volontariato di cui alla legge 21 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni: l’atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il Decreto d’iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazione di volontariato di cui alla legge regionale 22/96;
IV. Per le comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al DPR ottobre 1990, n.309: l’atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il Decreto di riconoscimento come Ente ausiliario della Regione o dello Stato.
V. Nel caso di partecipazione in forma associata, l’atto costitutivo della persona giuridica partecipante; nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti: originale o copia autenticata della procura relativa al mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
2. Dichiarazione, secondo il modulo allegato, resa dal rappresentante legale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti che il soggetto richiedente:
a. non si trova in condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di essere in regola con la normativa vigente in materia di antimafia;
b. si obbliga ad applicare, per i soci dipendenti o dipendenti del soggetto richiedente, le condizioni normative e retributive quali risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi;
c. si obbliga a osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni;
d. è a conoscenza dei luoghi dei quali richiede la concessione e di aver preso piena cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull’espletamento dell’attività;
e. si obbliga a comunicare tempestivamente all’Ente qualsiasi variazione della compagine sociale e/o del personale da impiegare nell’attività e l’elenco nominativo dei soci e degli amministratori dell’Ente richiedente;
f. non si trova in condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, di essere in regola con la normativa antimafia (art. 67 del D. lgs 159/2011), di non essere destinatario di sentenze, anche non definitive, di condanna di cui all’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di non essere comunque sottoposto a procedimenti penali (in caso contrario specificare il tipo di reato contestato);
g. dichiara che dell’ente non fanno parte soggetti nei cui confronti è stata disposta la confisca, anche indiretta, o loro discendenti, ascendenti, coniugi o persone stabilmente conviventi, parenti entro il sesto grado e affini entro il quarto grado;
h. ha fornito i dati relativi alla iscrizione nei registri/albi/elenchi estremi decreti di riconoscimento dell’ente, previsti dalla normativa di settore statale e regionale di riferimento – a titolo esemplificativo iscrizione nel registro regionale del volontariato, il numero e la data di iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali, il n. e la data di iscrizione nel registro regionale o nazione dell’associazionismo ecc.
i. è in regola con la normativa in materia di regolarità contributiva e assicurativa, nonché di diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/99, oppure di non essere soggetto a tale norma.
3. Una relazione sul progetto di gestione che il soggetto richiedente propone di svolgere tramite l’utilizzo del bene chiesto in concessione, contenente in particolare:
■ La descrizione delle attività da svolgere nell’immobile e il relativo ambito di intervento (disabilità, minori, giovani, legalità ecc.);
■ I problemi e i bisogni su cui si interviene, nonché i destinatari delle attività che si intende porre in essere nel bene confiscato, il numero di utenti cui le attività sono destinate;
■ La ricaduta sul territorio dal punto di vista sociale, economico e del contesto di riferimento;
■ Il piano economico relativo alla gestione, con adeguata specificazione in merito alla sostenibilità economica e organizzativa del progetto, con particolare riferimento alle attività e al mantenimento della struttura,
4. Relazione sulle attività già espletate dall’ente e dimensione organizzativa dalla quale emerga tra l’altro:
■ L’idoneità della struttura organizzativa dell’ente a far fronte al progetto da mettere in atto nel bene immobile confiscato;
■ Le capacità professionali-organizzative impiegate per la realizzazione del progetto da realizzare;
5. Relazione analitica descrittiva delle eventuali attività già svolte nella gestione di beni confiscati specificando:
■ i committenti per i quali si è svolto il servizio (enti locali, altro);
■ la data di inizio e di scadenza dell’affidamento;
■ il numero totale dei mesi di gestione;
■ gli estremi dell’atto di affidamento.

 

Art. 6 - Termini di presentazione dell’istanza
Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 14:00 del 16/07/2023 all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Contursi Terme sito in Piazza Garibaldi. Rimane altresì facoltà dei richiedenti la consegna a mano del plico. Il plico recapitato a mano potrà essere consegnato allo stesso indirizzo di cui sopra sempre entro il suindicato termine.
Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno -oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso -la seguente dicitura “Richiesta concessione bene confiscato alla criminalità organizzata sito in Contursi Terme “PARCO DELLE QUERCE” - Istanza - Documentazione e Offerta progetto”. Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B – Relazione/Offerta progetto”.
Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, oltre alla richiesta di concessione anche tutti i documenti di cui ai punti 1) e 2) del presente avviso. Nella busta “B -Relazione/Offerta progetto” devono essere contenuti, a pena di esclusione, tutti i documenti di cui ai punti 3), 4), 5) dell’art. 5 del presente avviso.
La mancata consegna dei plichi entro i termini stabiliti è ad esclusivo rischio dei mittenti, l’Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi.
Le istanze, la documentazione e le proposte progettuali saranno valutate da apposita Commissione.
La Commissione, presieduta dal Responsabile del Servizio Manutenzione ed Ambiente e da altri due componenti, acquisite le richieste, individuerà il concessionario sulla base di una valutazione comparativa delle ipotesi progettuali presentate che devono essere tese al miglioramento ed allo sviluppo dei beni e che, nel rispetto delle prescrizioni del decreto di destinazione dell’Agenzia del Demanio -Direzione Centrale per i servizi immobiliari -Direzione Gestione beni confiscati o dell’ANBSC e/o degli atti emanati dall’Ente, siano maggiormente rispondenti all’interesse pubblico e alle finalità di cui al vigente Codice delle leggi Antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. n° 159/2011).
Si terrà conto anche dell’esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell’ambito dell’attività per lo svolgimento della quale viene richiesta l’assegnazione del bene e relativo all’ultimo triennio, della sua esperienza in materia di gestione dei beni confiscati, della sua struttura e della dimensione organizzativa.

 

Art. 7 - Cause di esclusione
Sono escluse le istanze:
a) Pervenute da soggetti non rientranti nelle categorie di cui all’art. 3;
b) Prive della documentazione e dei requisiti di cui all’art. 5
c) Pervenute oltre il termine perentorio di cui all’art. 6;
d) Prive della attestazione concernente la presa visione del bene.


Art. 8 - Commissione di valutazione
La valutazione dei progetti è effettuata da una commissione composta: dal Responsabile del Servizio Manutenzione ed Ambiente e da altri due componenti.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente del Comune di Contursi Terme individuato dal Presidente. La Commissione ha facoltà di chiedere eventuali chiarimenti ai soggetti proponenti, che devono essere forniti comunque entro il termine massimo di 10 gg. dalla ricezione.
La commissione, a seguito di valutazione e sulla base del punteggio attribuito a ciascuna proposta, redige la graduatoria dei soggetti idonei che abbiano ottenuto un punteggio minimo di 50. La commissione redige l’elenco dei soggetti esclusi con la relativa motivazione.


Art. 9 - Criteri di valutazione
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa (quella che avrà conseguito il maggior punteggio che comunque non potrà essere inferiore a 50 punti) valutabile in base agli elementi che insieme costituiranno il punteggio massimo attribuibile ad ogni offerta-progetto da parte della Commissione di gara.
Ai fini della valutazione comparativa per l’individuazione del concessionario si seguiranno i seguenti criteri che si riferiscono ad una pluralità di elementi in merito alla capacità tecnica organizzativa e alla qualità del progetto diversificati a cui viene attribuito un punteggio come segue:
Criteri di valutazione
Qualità della proposta progettuale relativa alle attività che verranno svolte all’interno della struttura e l’impatto che possono avere dal punto di vista sociale, economico e del contesto di riferimento. [Fino a 50 punti]
Capacità organizzativa/professionale ed economica [Fino a 40 punti]
Conoscenza del contesto territoriale ed esperienza nella gestione di servizi sociali [Fino a 10 punti]

Art. 10 - Modalità di svolgimento della gara
La gara si svolgerà in data ed ora che saranno comunicate con congruo anticipo ai partecipanti, presso il Comune di Contursi Terme.
La Commissione procederà in seduta pubblica all’esame della documentazione prodotta dagli offerenti ai fini dell’ammissione alla gara.
La Commissione di gara, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare verifiche della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso di tutti requisiti dichiarati e della capacità tecnica e organizzativa con riferimento ai concorrenti individuati con sorteggio oppure individuati secondo criteri discrezionali. Successivamente, in forma riservata, la Commissione di gara procederà, attraverso i tecnici che la costituiscono, alla valutazione delle offerte-progetto.
Conclusa la valutazione tecnica, la Commissione di gara dopo l’attribuzione dei singoli punteggi procederà alla stesura di una graduatoria finale sommando i punteggi attribuiti. Quindi si procederà, in seduta pubblica, alla lettura della graduatoria. Il bene potrà essere concesso al soggetto richiedente a cui sarà attribuito il massimo punteggio.
La Commissione di gara richiederà all’Ente che si colloca al primo posto in graduatoria, di comprovare il possesso di tutti requisiti dichiarati e della capacità tecnica e organizzativa. Quando tale prova non sia fornita ovvero non si confermino le dichiarazioni allegate alla richiesta di assegnazione la Commissione procede all’esclusione del concorrente dalla gara nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. In tal caso la Commissione scorrerà la graduatoria e procederà ai sensi del periodo precedente nei confronti dei soggetti che seguono.
È data facoltà ai partecipanti alla selezione di documentare preventivamente la dichiarazione resa tramite la presentazione di formale attestazione da parte dei committenti dei servizi. Il bene potrà essere concesso anche in presenza di una sola offerta pervenuta o rimasta in gara. I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere al soggetto attuatore della gara la restituzione della documentazione presentata per la partecipazione alla gara.
II bene è affidato con provvedimento concessorio del Responsabile del Servizio secondo le risultanze della selezione pubblica.
La concessione del bene comunque dovrà essere preceduta dall’acquisizione delle informazioni prefettizie in ordine all’Ente richiedente, ai sensi della normativa vigente, e alle persone dei soci, degli amministratori e del personale proprio che lo stesso soggetto richiedente intende impiegare nel bene.
L’Amministrazione comunale, indipendentemente dalle risultanze della selezione pubblica, si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla concessione del bene qualora il progetto di utilizzazione del bene richiesto non risponda all’interesse pubblico o non sia coerente con i programmi dell’Amministrazione Comunale.
Le spese della concessione contratto sono a carico del soggetto richiedente.
La concessione è comunque subordinata alla presentazione della documentazione
comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.
L’Amministrazione comunale si riserva di disporre, con provvedimento motivato e ove ne ricorre la necessità, la riapertura della gara e l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa.


Art. 11 Ulteriori disposizioni.
La concessione in uso a terzi, da parte del Comune di Contursi Terme, del bene immobile, oggetto del presente Avviso, avviene con atto di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa.
I rapporti tra concedente e concessionario vengono disciplinati da apposito contratto che deve essere allegato all’atto di concessione.
Il Comune si riserva la possibilità, previa comunicazione al concessionario-effettuata almeno cinque giorni prima dell’evento- di utilizzare l’area in via diretta o per eventi autorizzati e/o patrocinati dall’amministrazione stessa, nonché a prevedere attività sociali/culturali/ludico/sportive all’interno del bene immobile. Inoltre il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione, in qualunque momento e senza che il concessionario abbia nulla a pretendere, in caso di ammissione a finanziamento e conclusione dei lavori di ristrutturazione dell’ex albergo parco delle querce. Al concessionario nulla sarà dovuto per tali utilizzi. Il concessionario dovrà, altresì, garantire la apertura e chiusura del bene immobile con relativa custodia anche in occasione degli eventi o attività organizzati, autorizzati e/o patrocinati dall’Amministrazione comunale.
Sono a carico del concessionario:
a. L'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso per la realizzazione di attività aventi rilevanza sociale e volte a rafforzare la cultura della legalità nel territorio dell'Ente, secondo le previsioni del bando e della convenzione;
b. L'obbligo di tenere costantemente informato l'ente concedente sull'attività svolta;
c. L'obbligo di stipulare in favore del Comune apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per tutti i rischi che possono gravare sull'immobile, anche quelli derivanti da incendio, atti vandalici e dal cattivo uso dell’immobile imputabile al concessionario nonché a copertura di eventuali beni diversi dall’immobile che hanno un valore economico significativo;
d. L'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
e. L'obbligo di rispettare la Legge n. 46/90 e il D. Lgs. n. 81/2008 nonché le norme in materia di sicurezza degli impianti, assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
f. L'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turba lo stato del possesso;
g. L'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
h. L'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;
i. L'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali;
j. L'obbligo di trasmettere annualmente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
k. L'obbligo di trasmettere annualmente all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completo degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
l. L'obbligo di esporre sui beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Contursi Terme in alto al centro e il numero della concessione, la seguente dicitura: “Bene confiscato alla Camorra del patrimonio del Comune di Contursi Terme”;
m. L’obbligo, volto alla promozione dell’immagine del territorio del concedente, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l’uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del comune di Contursi Terme in alto al centro;
n. Il divieto di apportare qualsiasi modifica all’immobile, senza la preventiva autorizzazione del Comune. Qualsiasi miglioria apportata all’immobile resterà, allo scadere dell’affidamento, di proprietà del Comune, senza che il concessionario possa avere nulla a pretendere a tale titolo.
o. L'obbligo di restituire i beni nella loro integrità, (comprensivo delle eventuali migliorie e/o aggiunte, salvo il normale deperimento d'uso) come da verbale di consegna. Nel caso si riscontrassero, al momento della restituzione, i danni relativi al bene concesso in uso, l’amministrazione richiederà al concessionario l’immediata messa in pristino del bene, secondo le prescrizioni e i tempi indicati dal competente ufficio comunale. In caso di mancata ottemperanza, l’amministrazione può provvedere in proprio addebitando i costi al concessionario.
p. Alla scadenza della convenzione al concessionario non compete alcuna indennità e/o rimborso di qualsiasi genere e natura.


A richiesta del concessionario, previa valutazione della permanenza e dell’attualità di tutti i criteri di assegnazione iniziali, la convenzione è rinnovabile, prima della scadenza, per un ulteriore periodo pari a quello scaduto.
In merito al rinnovo si pronuncia la Giunta Comunale. La richiesta di rinnovo deve pervenire al Comune di Contursi Terme almeno sei mesi prima della scadenza.
Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione.
Il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull’attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell’interesse pubblico e delle disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento, è rimesso al Responsabile dell’Ufficio Competente, attraverso la Polizia Municipale o altri funzionari dell’Ente appositamente incaricati.
Il Responsabile dell’Ufficio Competente, verificherà annualmente la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che giustificano, ai sensi del D.Lgs n.159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione.


Il Responsabile dell’Ufficio Competente può, in ogni momento, procedere a carico del concessionario, ad ispezioni, accertamenti d’ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per il controllo sul concessionario.
La revoca della concessione è dichiarata, senza diritto di alcun indennizzo in favore del concessionario, previa contestazione scritta quando:
1. il concessionario utilizza il bene per fini diversi da quelli riportati nel contratto;
2. quando il bene non viene utilizzato;
3. quando il bene viene utilizzato solo per brevi periodi;
4. quando si verifica lo scioglimento dell’Ente affidatario;
5. quando sussistono gravi motivi di inadempienza rispetto alle condizioni stabilite nella convenzione;
6. quando si riscontrano illeciti e/o violazioni delle Leggi e dei regolamenti comunali;
7. quando vengono meno le ragioni dell’assegnazione iniziale. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, tramite propri funzionari, ispezioni e controlli al fine di verificare l’osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento e della convenzione.


La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l’osservanza d’ogni ulteriore formalità, e il rapporto contrattuale risolto immediatamente, nei seguenti casi:
I. Qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell’ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l’Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello sviluppo della propria attività;
II. Qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi del D.Lgs n.159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione;
III. Qualora il concessionario ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente il contratto;
IV. Qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l’Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione i provvedimenti sanzionatori saranno, in ogni caso, adottati dall’Amministrazione su proposta del Responsabile dell’Ufficio Competente, che ne curerà l’istruttoria.


I soggetti interessati possono richiedere ulteriori chiarimenti all’Ufficio competente del Servizio Manutenzione ed Ambiente del Comune di Contursi Terme.
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune all’indirizzo http://www.comune.contursiterme.sa.it. All’albo pretorio dell’Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (sede di Salerno). All’albo pretorio della Prefettura di Salerno.

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